INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X
Statuto RRCM Pubblichiamo di seguito lo Statuto del RRCM, per comoditĂ  di seguito trovate un indice dei titoli, cliccando sui quali potete arrivare alle varie sezioni dello statuto.

Statuto

Titolo I - Denominazione – Scopi – Sede (indice)

Articolo 1
E′ costituita in Milano l′associazione sportiva dilettantistica denominata "Road Runners Club Milano".
Il Club non ha scopi politici, religiosi o di lucro. Esso è affiliato alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), della quale rispetta lo Statuto ed i Regolamenti.

Articolo 2
Lo scopo fondamentale del Club è quello di riunire gli appassionati di Atletica Leggera, intesa soprattutto come attività salutare e lotta al sedentarismo e a tutti i mali che ne derivano.
PiĂą particolarmente l′attivitĂ  del Club è rivolta, a mezzo di raduni, convegni tecnici, pubblicazioni, gare, test e allenamenti a:
Promuovere tra Soci amatori la conoscenza dell′Atletica Leggera affinchĂ© ognuno possa raggiungere la migliore condizione fisica e salutare
Organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, nell′ambito dell′Atletica Leggera, su strada, su pista e campestri, a carattere competitivo e amatoriale, aperte a tutti coloro che si trovano in regola con la vigente normativa medico-sportiva
Il Club può avvalersi del contributo economico di Enti o Aziende per il raggiungimento degli scopi sociali.
VerrĂ  rivolta particolare attenzione a specifiche attivitĂ , in ossequio alle richieste dei Soci, quali ciclismo, l′attivitĂ  dei diversamente abili, il trekking, il triathlon e il duathlon (l′elencazione vale a titolo esemplificativo ma non tassativo), lo svolgimento delle quali può comportare l′adesione del Club alle rispettive Federazioni agonistiche.
Fra gli scopi sociali del Club è compresa l′attivitĂ  didattica, indirizzata a tematiche pedagogico - sportive conformemente alla natura stessa dell′Associazione.

Articolo 3
La sede del Club è a Milano in Via Canonica nº 23.

Articolo 4
I colori sociali sono il bianco e l′azzurro.

Titolo II - Soci (indice)

Articolo 5
Possono far parte del Club coloro che si impegnano a svolgere una normale e continua attivitĂ  motoria, secondo le proprie possibilitĂ .

Articolo 6
La domanda di associazione è soggetta alla ratifica del Consiglio Direttivo, comunicata entro 30 giorni. Per i minori occorrerà il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

Articolo 7
Possono essere Soci del Club anche coloro che, per particolari meriti o risultati conseguiti nell′ambito dell′Atletica Leggera o in attivitĂ  similari, possano validamente contribuire alle attivitĂ  di prestigio del Club.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo può nominare ogni anno un massimo di due Soci, che entrano a far parte del Club "ad honorem" per meriti acquisiti nel campo dell′Atletica leggera.

Articolo 9
Ogni nuovo Socio dovrĂ  versare, all′atto dell′iscrizione, una quota annua individuale che sarĂ  stabilita dall′Assemblea dei Soci. Per la quota annua si fa riferimento all′anno agonistico stabilito dalla FIDAL. Ogni Socio che non avrĂ  rinnovato la propria quota entro il 28 febbraio sarĂ  considerato dimissionario. L′Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltĂ  di stabilire il numero massimo dei Soci che ogni anno possono entrare a far parte del Club.

Articolo 10
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può decidere l′espulsione dei Soci che con il loro comportamento portassero discredito al Club e agli altri Soci o si ponessero in contrasto con le finalitĂ  del Club stesso. La decisione di espulsione deve essere presa a maggioranza di almeno 8/13 dei componenti il Consiglio Direttivo. Contro tale decisione il Socio espulso può inoltrare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, le cui decisioni sono inappellabili. Il Socio espulso o dimissionario non ha diritto ad alcun rimborso della quota annua versata.

Articolo 11
I Soci che vogliano svolgere attivitĂ  agonistica devono essere tesserati alla FIDAL tramite il Club e rispettare la vigente normativa medico-sportiva.

Articolo 12
Si possono contemplare tre categorie di Soci:
  • Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa stabilita dall′Assemblea;
  • Soci Ordinari Agevolati: coloro che non hanno ancora compiuto il 25Âş anno d′etĂ ;
  • Soci Sostenitori: coloro che versino una quota associativa in misura almeno doppia di quella dei Soci Ordinari.
Ai Soci delle predette tre categorie si aggiungono i Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell′articolo 8.

Titolo III - Organi (indice)

Articolo 13
Gli Organismi del Club sono:
  • l′Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • i Revisori dei Conti
  • il Collegio dei Probiviri
Nessuna carica è retribuita.
Ai sensi della legge vigente ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre societĂ  o associazioni sportive dilettantistiche nell′ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell′ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Articolo 14
L′Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce di regola una volta all′anno, entro il 30 giugno. Essa è convocata con avviso contenente l′ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della riunione, a cura del Consiglio Direttivo, il quale fissa la data e la comunica anche a mezzo affissione all′albo a tutti i Soci in regola con la quota annuale.
L′Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno la metĂ  piĂą uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
L′Assemblea è presieduta da un Socio, nominato fra i presenti all′atto della costituzione dell′Assemblea stessa, che non faccia parte del Consiglio Direttivo e che non sia candidato a cariche elettive.
Per questioni di particolare importanza sulle quali sia necessario deliberare con urgenza l′Assemblea Generale può riunirsi in sessione straordinaria su motivata richiesta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di Soci almeno pari ad un quinto degli iscritti, a mezzo di convocazione indetta dal Presidente, con avviso recante l′ordine del giorno, nei termini e con le modalitĂ  previste per l′Assemblea Generale Ordinaria.

Articolo 15
L′Assemblea Generale Ordinaria determina gli indirizzi dell′attivitĂ  sportiva e organizzativa deliberando sulle materie di sua competenza, e precisamente:
  • relazione annuale del Presidente;
  • relazione finanziaria del Tesoriere;
  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  • determinazione della quota di iscrizione;
  • altri argomenti posti all′ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
Ogni Socio che abbia maturato almeno un anno di associazione al Club ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta non più di due Soci sia in prima sia in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell′Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Articolo 16
L′Assemblea Generale Straordinaria delibera:
  • sulle modificazioni della denominazione sociale ai sensi dell′articolo 1 e sulle sponsorizzazioni non estemporanee;
  • sulle questioni di particolare importanza come previsto al precedente articolo 14, ultimo comma;
  • sulle modificazioni del presente Statuto;
  • sullo scioglimento del Club, di cui all′articolo 45, per il quale è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è costituito da 13 Soci nominati dall′Assemblea Generale a seguito di elezioni a scrutinio segreto regolate dagli artt. 27 e seguenti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 18
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
  • dare pratica attuazione agli indirizzi programmatici emersi dall′Assemblea dei Soci per il conseguimento delle finalitĂ  indicate nell′articolo 2 dello Statuto;
  • assegnare a taluni dei suoi membri incarichi in un determinato settore (a titolo esemplificativo e non limitativo settore tecnico, stampa, pubbliche relazioni, organizzazione gare, ecc.);
  • predisporre l′ordine del giorno per l′Assemblea Generale e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
  • determinare gli impegni economico-finanziari per l′attuazione degli scopi e delle delibere assembleari;
  • nominare i Soci "ad honorem" come previsto dall′articolo 8 dello Statuto;
  • nominare commissioni di lavoro o di studio permanenti o temporanee;
  • nominare il Comitato Elettorale che sovraintende alle elezioni degli organi sociali di cui all’art. 13;
  • decidere i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto disposto dall′articolo 10 dello Statuto.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese per l′attivitĂ  ordinaria.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno sette dei suoi membri fra cui il Presidente o uno dei Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, dai Vice Presidenti, da almeno cinque Consiglieri o da almeno trenta Soci.
Ogni Socio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può anche, tramite un Consigliere, avanzare proposte, mozioni ecc. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Nel caso che il Consiglio Direttivo sia stato convocato da almeno trenta Soci, questi hanno diritto di partecipare limitatamente alla discussione dei punti all′ordine del giorno per cui la convocazione è avvenuta, con funzione solo consultiva.
Se un Consigliere non presenzia a tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Consiglio nomina nuovo consigliere il candidato che, tra i non eletti, ha ricevuto il piĂą alto numero di voti. In caso di paritĂ , il piĂą anziano con riferimento alla data di iscrizione al Club.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo decade:
  • per dimissioni o vacanza per altri motivi, nel corso del biennio, di sei dei suoi componenti, anche se di volta in volta sostituiti;
  • per mancata approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria da parte dell′Assemblea.

Articolo 21
Il Presidente dirige il Club e presiede il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta a ogni effetto il Club e sottoscrive, con la sua firma, per esso. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 22
I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati dall′Assemblea Generale a seguito di elezioni a scrutinio segreto regolate dagli artt. 27 e seguenti .

Articolo 23
I Revisori dei Conti esercitano il controllo della gestione finanziaria e sottoscrivono il bilancio.
Essi partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

Articolo 24
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, nominati dall′Assemblea Generale a seguito di elezioni a scrutinio segreto regolate dagli artt. 27 e seguenti .

Articolo 25
Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
  • decidere su questioni poste per dirimere controversie fra Soci o fra questi e il Consiglio Direttivo relativamente all′attivitĂ  del Club;
  • deliberare sulle questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo e su quelle ad esso espressamente demandate dallo Statuto.

Articolo 26
I Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e i loro membri sono rieleggibili.

Titolo IV - Norme per le elezioni degli organi sociali (indice)

Articolo 27
L’elezione dei seguenti organi sociali:
  • Consiglio Direttivo
  • Revisori dei Conti
  • Collegio dei Probiviri
avviene qualora si verifichino i casi di cui agli artt. 17 o 20 del presente Statuto mediante votazioni a scrutinio segreto, indette dal Comitato Elettorale, nominato ex art. 18 dal Consiglio Direttivo

Articolo 28
Almeno sei mesi prima della scadenza delle cariche sociali viene istituito il Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale è composto da cinque Soci nominati dal Consiglio Direttivo, di cui almeno un Consigliere, un Proboviro e un Revisore; il Proboviro nominato fungerà da Presidente del Comitato Elettorale.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi secondo il calendario predisposto dal Comitato Elettorale e termineranno con le votazioni svolte in seno all’assemblea sociale.

Articolo 29
Il Comitato Elettorale ha il compito:
  • invitare, promuovere e pubblicizzare le candidature dei soci alle cariche sociali
  • redigere le liste definitive dei candidati alle cariche sociali
  • organizzare le elezioni garantendone il corretto svolgimento.

Articolo 30
Il termine di presentazione delle candidature dovrà essere reso noto a tutti i soci mediante affissione presso la sede sociale e dandone comunicazione nel modo più ampio possibile quale a titolo meramente esemplificativo a mezzo Runner’s Post, comunicazione sul sito del Club e via e-mail.
Raccolte le candidature il Comitato Elettorale redigerĂ  le liste definitive dei candidati, rendendole note con le medesime modalitĂ  di cui al comma precedente almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Articolo 31
Il Comitato Elettorale si impegna a promuovere la presenza sulle schede elettorali di almeno tre candidature di sesso femminile alle varie cariche sociali.

Articolo 32
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica per tutti e tre gli organi sociali e comprendente tutte le candidature disposte in ordine alfabetico e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del Comitato Elettorale; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolaritĂ  del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione da un componente del Comitato Elettorale.
Il voto sarĂ  espresso mediante crocette tracciate a fianco delle candidature.

Articolo 33
L'elettore può manifestare fino ad un massimo di otto preferenze tra i candidati al Consiglio Direttivo, a due candidati a Revisori dei Conti e a due candidati al Collegio dei Probiviri.
Il voto apposto ad un numero di candidature maggiori a quante dianzi previste rende nulla la relativa votazione ma non inficia la votazione agli altri organi.

Articolo 34
Le votazioni potranno avvenire unicamente presso la sede sociale.
I giorni e l'orario delle votazioni saranno stabiliti dal Comitato Elettorale in modo tale da permettere la partecipazione al maggior numero di soci aventi diritto l'esercizio di voto.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di quattro settimane antecedenti l’Assemblea Generale e termineranno al termine di quest’ultima.
Le votazioni per delega, con un massimo di due deleghe per votante così come regolato dall’art, 15, potranno essere effettuate unicamente durante l’Assemblea Generale.

Articolo 35
A cura del Comitato Elettorale il seggio sarĂ  munito di una cassetta, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Tale cassetta al di fuori delle operazioni di voto sarĂ  sigillata e custodita a cura del Comitato Elettorale.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrĂ  essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

Articolo 36
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno essere riconosciuti dal componente del Comitato Elettorale presente al seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Il componente del Comitato Elettorale presente farĂ  firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui all'articolo 35 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

Articolo 37
Le operazioni di scrutinio saranno effettuate da un’apposita commissione nominata dall’Assemblea Generale e presieduta dal Presidente dell’Assemblea stessa.
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente dell’Assemblea verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato Elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato Elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali); il piego sigillato, dopo la definitiva convalida degli organi sociali, di cui al successivo art. 38, sarà conservato nella sede della Società in modo da garantirne l'integrità e ciò almeno per tre mesi.

Articolo 38
Il Comitato Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati redige il verbale sulle operazioni elettorali e dĂ  immediata notizia delle sue conclusioni mediante lettura.
Ove siano stati presentati reclami, il Comitato Elettorale deve procedere immediatamente al loro esame inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.
Esperite tali procedure il Presidente annuncia l’esito delle elezioni all’Assemblea Generale sancendo così la nomina formale dei componenti dei nuovi organi sociali.

Titolo V - Patrimonio – Finanze e Bilancio (indice)

Articolo 39
Il patrimonio del Club è formato dalle somme che residuano dalla gestione. Esso è alimentato dalle quote associative annue corrisposte dai Soci, dai contributi e dalle elargizioni dei Soci Benemeriti o di terzi, nonché da interventi promozionali e pubblicitari rivolti al conseguimento degli scopi statutari.
I proventi delle attivitĂ , in nessun caso, neppure in forma indiretta, possono essere divisi fra gli associati.

Articolo 40
A nome del Club possono essere aperti conti correnti postali o bancari sui quali può operare con firma libera e disgiunta il Presidente pro tempore, che può delegare tali poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altri Soci.

Articolo 41
Ai fini contabili l′esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre.
Entro il 20 gennaio di ogni anno il Tesoriere deve sottoporre il Bilancio Consuntivo ai Revisori dei Conti per la sottoscrizione.
Il Bilancio sarĂ  poi reso noto ai Soci nel corso dell′Assemblea Generale Ordinaria.

Articolo 42
I trofei, le coppe e i premi vinti nelle varie manifestazioni dai Soci come gruppo di Club devono essere depositati in Sede.

Titolo VI - Modifiche Statutarie – Scioglimento (indice)

Articolo 43
Lo Statuto è approvato dall′Assemblea Generale Straordinaria ed è modificabile con le procedure stabilite al precedente articolo 16.

Articolo 44
Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere depositate presso la Segreteria almeno 30 giorni prima dell′Assemblea Straordinaria.
Tali proposte possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci non inferiore a 1/10 degli iscritti.

Articolo 45
Lo scioglimento del Club è deliberato dall′Assemblea Generale Straordinaria.
La proposta di scioglimento può essere avanzata dal Consiglio Direttivo, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi membri,ovvero da 1/5 degli associati in regola con l′iscrizione.
La proposta deve essere motivata e depositata presso la sede del Club.
Il Consiglio Direttivo cura la pubblicitĂ  della proposta e della data di fissazione dell′Assemblea Generale Straordinaria:a tal fine, il Consiglio può scegliere il mezzo o i mezzi piĂą idonei (a titolo esemplificativo, inserzione sul Runner′s Post, comunicazione via e-mail, ecc.). In ogni caso, la proposta deve essere affissa nella sede dell′associazione. Il Consiglio Direttivo delibera la data dell′Assemblea Generale Straordinaria, che deve essere fissata non prima di tre mesi dal deposito della proposta e, comunque , non oltre sei mesi dalla stessa.
Il Presidente designa fra i membri del Consiglio Direttivo un relatore con il compito di illustrare all′Assemblea Generale Straordinaria i contenuti della proposta.

Articolo 46
Nella data fissata per l′Assemblea Generale Straordinaria, il Presidente della stessa autorizza la relazione del Consigliere relatore ed ammette gli interventi degli associati purchĂ© pertinenti.
Quando la complessitĂ  della discussione non permette un′immediata deliberazione, il Presidente dell′Assemblea Generale Straordinaria rinvia la stessa ad altra data da tenersi entro i successivi quindici giorni.
Terminata la discussione, l′Assemblea Generale Straordinaria delibera a scrutinio segreto.
Lo scioglimento dell′Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza assoluta prevista per l′Assemblea Generale Straordinaria (art. 14 e 16). In deroga a quanto affermato all′art. 15, comma 2, dello statuto, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 47
In caso di scioglimento del Club tutto il patrimonio viene devoluto in beneficenza. Gli eventuali soggetti beneficiari vengono designati dall′Assemblea Generale Straordinaria che delibera lo scioglimento.




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi ÂŹ Apr 18, 2024